A chi è rivolto
- All’intestatario di un verbale di violazione delle norme del Codice della Strada, e cioè al trasgressore, al conducente, al proprietario o altro responsabile in solido destinatario dell'atto.
- All’intestatario di una Ordinanza di Ingiunzione di pagamento di sanzione amministrativa, cioè al trasgressore o al responsabile in solido, che ritenga di avere legittime ragioni per opporsi al provvedimento ingiuntivo di cui sia diretto destinatario.
Descrizione
L’opposizione al Giudice di Pace, nel caso non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta, deve essere presentata dal trasgressore o dal soggetto obbligato in solido entro 30 giorni dalla data della contestazione o notificazione.
Come fare
Il ricorso al Giudice di Pace deve essere proposto, a pena d’inammissibilità, entro 30 giorni dalla data di contestazione o notifica del verbale o dell’Ordinanza di Ingiunzione, all’Ufficio del Giudice di Pace territorialmente competente. La forma è libera e comunque possono essere utilizzati i moduli forniti dall’Ufficio del Giudice di Pace.
Al ricorso va allegata copia dell’atto impugnato unitamente ad una marca di contributo unificato. Il ricorso al Giudice di Pace avverso i verbali di accertamento di violazione del Codice della Strada è alternativo al ricorso al Prefetto e può essere proposto solo se non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta della sanzione.
Cosa serve
Ricorso
- Indirizzo PEC
Cosa si ottiene
Archiviazione o conferma del verbale di violazione.
Tempi e scadenze
Termine determinato dall’esito del giudizio davanti al Giudice di Pace.
Esito giudizio Giudice
Quanto costa
Per l'opposizione davanti al Giudice di Pace occorre versare il contributo unificato.