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Decreto segretariale AUBAC 100/2025

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Proposta di aggiornamento del Pai Marche - Attivate le misure di salvaguardia

Data:

24 Aprile 2025

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Descrizione

Comunichiamo che con Decreto segretariale dell’Autorità di bacino distrettuale dell’Appennino Centrale n. 100/2025 del 16/04/2025 è stata definita ai sensi dell’art. 68 c. 4 bis e c. 4-ter del D.Lgs 152/2006 e degli artt. 5 e 19 delle N.T.A. del Piano Stralcio di bacino della Marche, la proposta di aggiornamento del detto Piano e delle Tavole del rischio idrogeologico afferenti il Fiume Misa, come da cartografie allegate al decreto.

Nell’area oggetto della proposta di aggiornamento sono state adottate, ai sensi dell’art. 68, comma 4 ter del D.Lgs 152/2006, le MISURE DI SALVAGUARDIA, con efficacia a partire dalla data di pubblicazione sul BUR n. 36 del 24/04/2025

Le misure di salvaguardia restano in vigore fino all’approvazione dell’aggiornamento di cui sopra; in tale periodo non saranno autorizzabili interventi edilizi in contrasto con il PAI vigente (PAI 2022) e quelli della proposta di aggiornamento in salvaguardia.

Entro 30 gg dalla pubblicazione sul BUR potranno essere presentate osservazioni alla proposta di aggiornamento di cui sopra all’Autorità di bacino distrettuale dell’Appennino centrale, da inviare tramite PEC all’indirizzo protocollo@pec.autoritadistrettoac.it.

Il Decreto e gli elaborati contenenti i perimetri della proposta di aggiornamento sono visionabili al seguente link: https://cloud.urbi.it/urbi/progs/urp/ur2DE001.sto?StwEvent=101&DB_NAME=n1202633&IdDelibere=2284 webgisAUBAC: https://arcg.is/0WWKzn0

STRALCIO L.R. 13/1999

Art. 11 (Formazione del piano di bacino)

1. Entro tre mesi dal suo insediamento il Presidente del Comitato istituzionale avvia il procedimento di formazione del piano di bacino indicando: a) gli specifici obiettivi da perseguire in relazione agli elementi conoscitivi disponibili sullo stato del bacino idrogeologico di competenza; b) il quadro conoscitivo di riferimento e le ulteriori ricerche da svolgere. 2. Il piano di bacino è predisposto dal Comitato tecnico regionale per la difesa del suolo ed è approvato dal Consiglio regionale secondo la seguente procedura: a) dopo l'adozione da parte del Comitato istituzionale, il piano è pubblicato nel B.U.R. e viene trasmesso ai Comuni, alle Comunità montane e alle Province interessati; b) chiunque ne abbia interesse può presentare le proprie osservazioni entro i trenta giorni successivi alla pubblicazione nel B.U.R.; c) entro i successivi trenta giorni i Comuni trasmettono al Comitato istituzionale le proprie osservazioni motivate e quelle presentate dai cittadini corredate del proprio parere; d) nei successivi sessanta giorni il Comitato istituzionale sulla base delle valutazioni espresse dal Comitato tecnico regionale esprime le proprie determinazioni sulle osservazioni ricevute e trasmette il piano alla Giunta regionale; e) nei successivi trenta giorni la Giunta regionale trasmette il piano al Consiglio regionale per l'approvazione. 3. Copie integrali dei piani con i relativi allegati grafici sono depositate a permanente e libera visione del pubblico presso i competenti servizi regionali, le Province, le Comunità montane e ciascuno dei Comuni interessati. 4. Gli aggiornamenti al piano di bacino sono anche essi approvati con le procedure di cui al presente articolo. Nota relativa all'articolo 11

Ai sensi dell'art. 9, l.r. 30 dicembre 2016, n. 37, in considerazione degli eventi sismici che hanno colpito la regione Marche nel secondo semestre del 2016, i termini dei procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della medesima l.r. 37/2016 indicati dalle lettere b), c) e d) del comma 2 di questa legge sono prorogati, secondo specifiche modalità dettate dalla Giunta regionale, sino al limite complessivo massimo di ulteriori centottanta giorni.

Art. 12 ( (Misure di salvaguardia))

1. In attesa dell'approvazione del piano di bacino, la Giunta regionale, d'intesa con il Comitato istituzionale, approva le misure di salvaguardia. 2. Le misure di salvaguardia pubblicate nel B.U.R. sono vincolanti dalla pubblicazione e restano in vigore fino all'approvazione del piano di bacino e comunque per un periodo non superiore a tre anni. 3. In caso di mancata approvazione o inosservanza delle misure di salvaguardia da parte degli enti interessati, il Presidente della Giunta regionale diffida l'ente inadempiente ad adempiere entro un congruo termine. 4. Decorso inutilmente detto periodo adotta con ordinanza cautelare le necessarie misure a carattere inibitorio, di opere, di lavori o di attività antropiche, dandone comunicazione agli enti interessati.

Ultimo aggiornamento: 24/04/2025, 15:48

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