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Il riconoscimento pre-nascita

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Tutela per figli e paternità per coppie non sposate. Allegato disponibile per download.

Data:

12 Giugno 2024

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Descrizione

La registrazione dell’evento nascita costituisce un diritto della persona, riconosciuto dal nostro ordinamento: fino a quando non esiste l’atto di nascita, non esistono per la persona, che pure e’ nata, i diritti civili che la collegano con l’ordinamento giuridico (diritto al nome, all’identità personale).

Per i figli nati da genitori uniti dal vincolo matrimoniale esiste la presunzione di paternità, ovvero il marito della madre si ritiene padre del figlio concepito durante il matrimonio. Quindi, per le coppie sposate, esiste, con la presunzione di paternità, un automatismo nel riconoscere il nascituro.
(La dichiarazione di nascita davanti all’ufficiale di Stato Civile può essere fatta da uno solo dei genitori).

Questo automatismo, invece, non e’ previsto per i figli nati fuori dal matrimonio, pertanto se il padre impossibilitato ad essere presenti nel momento della nascita del proprio figlio o nei giorni immediatamente successivi (comunque prima della compilazione dell’atto di nascita), la mamma dovrà procedere, da sola, al riconoscimento del figlio, con la conseguenza immediata dell’attribuzione solo del proprio cognome.

Proviamo a dare una risposta ai tanti dubbi relativamente al riconoscimento dei figli.

Quante volte e’ capitato di chiedersi cosa accade se, per motivi di lavoro, di salute, di impossibilità sopravvenuta, il futuro papà non riesce ad essere nel momento della nascita del proprio bambino o nei giorni immediatamente successivi? Quante volte e’ capitato di chiedersi, se in propria assenza, la madre ha la possibilità di riconoscere da sola il nuovo nato?

I genitori non coniugati possono riconoscere il proprio figlio prima della nascita, con apposita dichiarazione avanti all’Ufficiale di Stato Civile di un qualsiasi comune italiano ai sensi dell’art. 44 del DPR 396/2000.

Questa dichiarazione, detta “pre-riconoscimento” non e’ obbligatoria e non sostituisce la dichiarazione di nascita, ma permette che al momento del parto la dichiarazione di nascita possa essere fatta da uno solo dei genitori e non necessita quindi la presenza di entrambi. Non e’ previsto il pre-riconoscimento da parte del solo padre, in quanto e’ sempre necessario l’assenso materno.

Per fare il pre-riconoscimento occorre fissare un appuntamento con l’ufficio di stato civile; i genitori devono presentarsi il giorno dell’appuntamento con un documento di riconoscimento valido di entrambi e un certificato di attestazione della gravidanza dal quale dovranno risultare i dati anagrafici della madre, le settimane di gestazione e la data di presunta parto.

Il certificato dovrà essere in originale, datato, timbrato e firmato dal medico.

Insomma un atto indispensabile e dovuto a tutela della genitorialità e che colma quelle piccole differenze che, ancora oggi, ci sono tra i figli di coppie sposate e coppie che non lo sono.

Ultimo aggiornamento: 21/06/2024, 13:34

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