A chi è rivolto
A tutti gli interessati a prendere visione o ad ottenere copia di atti amministrativi
Descrizione
Il diritto di accesso documentale è il diritto degli interessati di prendere visione e di estrarre copia di documenti amministrativi. Per “interessati” si intendono tutti i soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi diffusi o collettivi, che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è richiesto l’accesso.
Per “documento amministrativo” si intende ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni o non relativi ad uno specifico procedimento, detenuti dal Comune e concernenti attività di pubblico interesse, indipendentemente dalla natura pubblicistica o privatistica della loro disciplina sostanziale.
Come fare
L’istanza di accesso documentale è presentata utilizzando il modello appositamente predisposto, allegato al presente Documento, in forma libera con l’indicazione degli elementi essenziali per l’avvio del relativo procedimento.
Può essere richiesto direttamente on-line al link indicato in testa al presente documento.
Può essere presentata in forma cartacea e consegnata a mano all’Ufficio Protocollo oppure inviata per fax o tramite servizio postale.
L’istanza può essere altresì trasmessa tramite posta elettronica certificata, all’indirizzo istituzionale del Comune.
Cosa serve
Per attivare il Servizio accedere al link "Richiedi on line"
- L'autenticazione con Spid, Carta Cie o carta dei Servizi
Cosa si ottiene
L’esame dei documenti richiesti o copia degli stessi
Tempi e scadenze
- I procedimenti di accesso civico e generalizzato devono concludersi con provvedimento espresso e motivato del dirigente responsabile nel termine di trenta giorni dalla presentazione dell’istanza.
- In caso di comunicazione dell’istanza di accesso generalizzato ai controinteressati ai sensi dell’articolo 18, il termine di cui al comma 1 è sospeso a decorrere dalla ricezione della comunicazione da parte dei controinteressati e fino alla presentazione di opposizione da parte degli stessi, e comunque non oltre il termine di dieci giorni previsto per la presentazione della opposizione ai sensi dell’articolo 18, comma 4. In caso di invito a ridefinire l’oggetto della domanda ai sensi dell’articolo 16, comma 4, il termine di cui al comma 1 decorre dalla data di presentazione dei chiarimenti richiesti.
- In caso di accoglimento di istanza di accesso civico, il responsabile del procedimento provvede tempestivamente a pubblicare i dati, le informazioni, i documenti oggetto di accesso e a comunicare al richiedente e al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza l’avvenuta pubblicazione degli stessi, indicando il relativo collegamento ipertestuale.
- In caso di accoglimento di istanza di accesso generalizzato, il responsabile del procedimento provvede tempestivamente a trasmettere al richiedente, salvo quanto disposto al comma 5, i dati, le informazioni, i documenti oggetto di accesso. Il rilascio delle copie è subordinato al rimborso dei soli costi di riproduzione.
- In caso di accoglimento di istanza di accesso generalizzato nonostante l’opposizione di controinteressati, il responsabile del procedimento è tenuto a darne comunicazione a questi ultimi mediante raccomandata con avviso di ricevimento o mediante posta elettronica certificata. Salvi i casi di comprovata indifferibilità, i dati, le informazioni e i documenti richiesti possono essere trasmessi al richiedente non prima di quindici giorni dalla ricezione di tale comunicazione da parte dei controinteressati.
30 giorni dalla richiesta. Il termine viene interrotto qualora l’Ufficio comunale richieda integrazioni alla documentazione presentata.
Quanto costa
L’esame dei documenti è gratuito. Il rilascio di copia degli stessi è subordinato al rimborso del costo di riproduzione e della quota fissa di ricerca, ove istituita dal Comune, nonché al pagamento dell’imposta di bollo, ove l’interessato richieda copia autenticata