Autorizzazione paesaggistica

  • Servizio attivo

Procedura per il rilascio di accertamento di compatibilità su un area con vincolo paesaggistico.


A chi è rivolto

Devono presentare la richiesta i proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo di immobili ed aree di interesse paesaggistico, autori di interventi che rientrano nei seguenti casi:

  • lavori, realizzati in assenza o difformità dall'autorizzazione paesaggistica, che non abbiano determinato creazione di superfici utili o volumi ovvero aumento di quelli legittimamente realizzati;
  • impiego di materiali in difformità dall'autorizzazione paesaggistica;
  • lavori comunque configurabili quali interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria ai sensi dell'articolo 3 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380.

Descrizione

Ai sensi dell’art. 146 del D. Lgs. 22.01.2004 n. 42 – e s.m.i. sono sottoposti al rilascio dell’autorizzazione paesaggistica gli interventi edilizi attuati in aree assoggettate a tutela ai sensi degli artt. 142 e 136 del richiamato decreto, fatta eccezione per gli interventi di manutenzione ordinaria, di manutenzione straordinaria, di consolidamento statico e di restauro conservativo che non alterino lo stato dei luoghi e l’aspetto esteriore degli edifici, nonché per quelli elencati all’allegato A al D.P.R. 13.02.2017 n. 31.

Il D.P.R. 13.02.2017 n.31, entrato in vigore il 6 aprile 2017 sostituendo il D.P.R 139/2010, definisce infatti gli interventi che, pur compresi in aree soggette a vincolo paesaggistico, sono ESCLUSI dall’obbligo di autorizzazione paesaggistica, nonché quelli che sono soggetti ad autorizzazione paesaggistica semplificata.

Sia nel caso di autorizzazioni paesaggistiche ordinarie sia nel caso di autorizzazioni paesaggistiche semplificate, il Comune rilascia l’autorizzazione dopo aver acquisito il parere vincolante della Soprintendenza secondo il procedimento stabilito, rispettivamente, dall’art. 146 del D. Lgs. 22.01.2004 n. 42 – e s.m.i. o dall’art. 11 del D.P.R. 13.02.2017 n.31.

L’istanza può essere inglobata alla richiesta di titolo abilitativo edilizio (permesso di costruire, titolo unico, SCIA o CILA), qualora previsto per l’esecuzione dell’intervento.

L’autorizzazione costituisce atto autonomo e presupposto rispetto al titolo edilizio, è efficace per un periodo di cinque anni ed assume efficacia dal giorno in cui acquista efficacia il titolo edilizio eventualmente necessario per la realizzazione dell’intervento. I lavori iniziati nel corso del quinquennio di efficacia possono essere conclusi entro e non oltre l’anno successivo la scadenza del quinquennio medesimo.

Come fare

L’istanza va inoltrata tramite il portale SUE previo accreditamento.

Cosa serve

Per attivare il servizio è necessario compilare il modulo on-line, accedendo al servizio all'interno di questa pagina.

  • L’istanza va inoltrata tramite il portale SUE previo accreditamento.

Cosa si ottiene

In caso di esito favorevole, si ottiene l'accertamento della compatibilità paesaggistica, efficace per gli interventi per i quali è stata richiesta.

Tempi e scadenze

Il Responsabile del Procedimento ricevuta l’istanza verifica preliminarmente se l’intervento proposto sia esonerato dall’autorizzazione paesaggistica, ovvero, sia soggetto ad autorizzazione paesaggistica in regime ordinario o in regime semplificato e provvede a darne comunicazione al richiedente.

Regime ordinario

Il Responsabile del Procedimento, entro 40 giorni dalla presentazione dell’istanza, verifica la correttezza e la completezza della documentazione presentata, chiede l’eventuale integrazione, verifica la compatibilità tra l’interesse paesaggistico tutelato e l’intervento proposto, predispone la relazione tecnica illustrativa e trasmette alla Soprintendenza la proposta di rilascio o di diniego dell’autorizzazione paesaggistica corredata dagli elaborati progettuali, dando contestualmente comunicazione all’interessato dell’inizio del procedimento ai sensi della L. 07.08.1990 n. 241- e s.m.i. e dell’avvenuta trasmissione degli atti al soprintendente. La Soprintendenza, entro 45 giorni dal ricevimento della documentazione, esprime il proprio parere vincolante e, se negativo, comunica agli interessati il preavviso di diniego di cui all’art. 10bis della L. 07.08.1990 n. 241 – e s.m.i.. Entro 20 giorni dalla ricezione del parere, il Comune provvede in conformità. Decorsi inutilmente 60 giorni dalla ricezione degli atti da parte del soprintendente senza che questi abbia reso il prescritto parere, il Comune provvede comunque sulla domanda di autorizzazione. Il provvedimento finale, che l’ufficio Governo del Territorio provvede a notificare all’interessato, è adottato dal dirigente. Il procedimento dell’autorizzazione paesaggistica, come sopra descritto, può avere una durata massima di 120 giorni, decorsi inutilmente i quali l’interessato può richiedere il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica in via sostitutiva alla Regione che vi provvede, anche mediante un commissario ad-acta, entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta.

Regime Semplificato

Il Responsabile del Procedimento, entro 20 giorni dalla presentazione dell’istanza (sospendibili entro i primi 10 giorni per la richiesta di integrazioni da produrre entro 10 giorni), verifica la correttezza e la completezza della documentazione presentata, verifica la compatibilità tra l’interesse paesaggistico tutelato e l’intervento proposto, e trasmette alla Soprintendenza una motivata proposta di accoglimento corredata degli elaborati progettuali. Se anche la valutazione del Soprintendente è positiva, questi, entro 20 giorni dal ricevimento della proposta, esprime il proprio parere vincolante e il Responsabile del Procedimento adotta il provvedimento nei 10 giorni successivi. In caso di mancata espressione del parere vincolante del Soprintendente nei tempi previsti, si forma il silenzio assenso e il Comune provvede al rilascio dell’autorizzazione paesaggistica. In caso di esito negativo, da parte del Comune, della valutazione di compatibilità paesaggistica, entro 10 giorni dal ricevimento della richiesta il Responsabile del Procedimento comunica agli interessati il preavviso di diniego di cui all’art. 10bis della L. 07.08.1990 n. 241 – e s.m.i richiedendo ove possibile le modifiche affinché sia formulata la proposta di accoglimento, da produrre entro 15 giorni. Ove, esaminate le osservazioni o gli adeguamenti progettuali presentati, persistano i motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza, il Comune entro 20 giorni rigetta l’istanza. In caso invece di valutazione negativa da parte della Soprintendenza della proposta di accoglimento formulata dal Comune, il Soprintendente comunica agli interessati il preavviso di diniego di cui all’art. 10bis della L. 07.08.1990 n. 241 – e s.m.i entro 10 giorni dal ricevimento della proposta, ed indica le modifiche, se possibili, per la valutazione positiva del progetto, da produrre entro 15 giorni. Ove, esaminate le osservazioni o gli adeguamenti progettuali presentati, persistano i motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza, la Soprintendenza entro 20 giorni adotta il provvedimento motivato di diniego e ne dà comunicazione al Comune. Il procedimento di autorizzazione paesaggistica semplificata, come sopra descritto, può avere una durata massima di 50 giorni.

Quanto costa

Marca da bollo sull’istanza e sul provvedimento di € 16,00. Nel caso di presentazione dell’istanza in modalità digitale l’assolvimento dell’imposta di bollo avviene compilando e restituendo l’apposito modulo scaricabile.

Versamento dei diritti di segreteria previsti dalla delibera C.C. n° 25 del 29.03.1999 così come aggiornati dalla delibera G.M. n° 327 del 30/12/2021, pari a € 50,00 alla richiesta e € 30,00 al ritiro, da effettuare presso l’Ufficio Economato o mediante:

  • bollettino postale sul c.c. n° 18046607 intestato a Comune di Senigallia Servizio Tesoreria con causale “diritti di segreteria pratica edilizia”;
  • Tesoreria Comunale ubicata presso INTESA SANPAOLO Spa filiale di Senigallia in piazza del Duca n. 4 con causale “diritti di segreteria pratica edilizia”;
  • bonifico bancario con valuta fissa intestato a Comune di Senigallia da effettuarsi alle seguenti coordinate IBAN: IT 34 T 03069 21306 100000046015 con causale “diritti di segreteria pratica edilizia”.

Documenti

Accedi al servizio

https://sue.senigallia.an.it/

Uffici che erogano il servizio:

Ufficio Edilizia privata - SUE

L’ufficio si occupa principalmente della vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia nel territorio comunale e del rilascio dei titoli abilitativi necessari per l'esecuzione degli interventi edificatori e quelli di urbanizzazione.

Responsabili:

Condizioni di servizio

Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.

Contatti

Daniela Leone

Email: daniela.leone@comune.senigallia.an.it

Telefono: 39 0716629227

Unità Organizzativa Responsabile

Area 9 – Area Tecnica Territorio ed Edilizia Privata

Gli uffici comunali di Area Tecnica Territorio ed Edilizia Privata si occupano di tutte le attività relative alla pianificazione e alla gestione del territorio comunale, nonché di tutte le attività relative all'edilizia privata.

Sede Area 9

Viale Leopardi, 6

Senigallia, 60019

Responsabili:
Argomenti:

Pagina aggiornata il 15/11/2023

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