IMU-TASI e Nuova IMU
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Servizio attivo
L'IMU è l'Imposta municipale propria istituita in via sperimentale nel 2012 e disciplinata dalla legge di bilancio 2020. La legge di bilancio 2020 ha abolito, a decorrere dal 2020, il tributo per i servizi indivisibili (TASI) e disciplinato la Nuova IMU
A chi è rivolto
L’imposta è dovuta da chiunque possieda a titolo di proprietà un immobile, ovvero il titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie, dal concessionario di aree demaniali o il locatario di un immobile concesso in locazione finanziaria (in leasing).
Il contribuente è tenuto sia al pagamento dell'imposta sia, in alcuni casi, alla presentazione della dichiarazione. I casi in cui deve essere presentata la dichiarazione ed il modello da utilizzare sono previsti dalla legge. Per usufruire delle aliquote agevolate previste dal Comune il contribuente deve invece presentare una dichiarazione per le agevolazioni utilizzando il modello comunale.
Le norme prevedono una vasta casistica di esenzioni, non applicazione, agevolazioni e riduzioni del tributo in presenza di determinati requisiti e con la previsione di specifici adempimenti dichiarativi.
Il servizio informazioni si rivolge ai contribuenti che possiedono, a titolo di proprietà o titolo equivalente, immobili nel territorio del Comune di Senigallia.
Descrizione
La legge di bilancio 2020 ha abolito, a decorrere dall'anno 2020, il tributo per i servizi indivisibili (TASI) e contestualmente ha disciplinato la Nuova IMU.
L’imposta ha per presupposto il possesso di immobili. Sono esenti l'abitazione principale e le pertinenze della stessa (nel limite di una per ciascuna categoria catastale: C/2, C/6 e C/7) ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.
Il pagamento deve essere effettuato, in autoliquidazione, in due rate con scadenza: 16 giugno e 16 dicembre. Il pagamento in un'unica soluzione annuale dell'imposta complessivamente dovuta deve avvenire entro il 16 giugno.
Il versamento della prima rata è pari all'imposta dovuta per il primo semestre applicando l'aliquota e la detrazione dei dodici mesi dell'anno precedente.
Il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno è eseguito, a conguaglio, sulla base delle aliquote risultanti dal prospetto delle aliquote pubblicato nel sito Internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze (Mef), alla data del 28 ottobre di ciascun anno.
Per l'annualità d'imposta 2024-2023-2022-2021, le aliquote non sono cambiate rispetto a quelle risultanti dal prospetto 2020, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n°50 del 29/07/2020 oggetto: approvazione aliquote dell’imposta municipale propria (IMU) per l’anno 2020 e pubblicata nel sito Internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze (Mef).
Il regolamento per l’applicazione dell'Imposta municipale propria (IMU), disciplinata a decorrere dal 1° gennaio 2020, dalla legge n. 160/2019, è stato approvato con la Deliberazione del Consiglio Comunale n.50 del 29.07.2020 ed è in vigore dal 1° gennaio 2020. Alle annualità d'imposta pregresse continuano ad applicarsi i precedenti regolamenti.
Il termine per la presentazione delle dichiarazioni e delle dichiarazioni per agevolazioni è il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta.
La legge di Stabilità 2019 ha creato la Nuova IMU che disciplina il Tributi come segue.
Anche la Nuova IMU non è più dovuta sulla prima casa e relative pertinenze, ad eccezione che l'immobile sia 'di lusso (categorie catastali A/1, A/8 e A/9) per il quale continua ad applicarsi l'aliquota ridotta e la sola detrazione di 200 euro.
La nuova IMU resta invece in vigore sulle seconde case.
Sono esenti dal pagamento dell'IMU anche i seguenti immobili:
a) unità immobiliari appartenenti a coop. edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
b) fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministero delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.146 del 24 giugno 2008;
c) casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
d) all'unico immobile posseduto, e non concesso in locazione, dal personale appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e civile, nonchè dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
E’ rimesso ai Comuni la facoltà di introdurre ulteriori equiparazioni all'abitazione principale.
La nuova IMU si applicherà anche ai fabbricati, aree edificabili e terreni agricoli.
Il Comune con regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.446, può prevedere riduzioni ed esenzioni.
La base imponibile è quella prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU).
Vengono confermate le riduzioni previste per i Canoni Concordati e per i Comodati D'Uso Gratuito
- riduzione del 50% per gli immobili adibiti ad abitazione principale concessi in comodato gratuito (comma 10) tra parenti in linea retta (vedi normativa);
- riduzione del 25% per gli immobili locati a canone concordato (vedi normativa);
Tutte le condizioni stabilite dalla normativa vigente, ai fini del riconoscimento della riduzione devono essere rispettate.
Come fare
Per ottenere informazioni e supporto il contribuente può:
- Recarsi all’ufficio Tributi che riceve il pubblico presso la sede di Via Leopardi 6 nei giorni del lunedì e mercoledì dalle 9.00 alle 12.30.
- contattare lo Sportello telefonico (call center 0714040168) è attivo 24 ore su 24;
- richiedere informazioni via mail ordinaria all’indirizzo: imu@comune.senigallia.an.it;
- accedere al Portale del Contribuente, servizio UNICUMDATA;
- mediante posta elettronica certificata al seguente indirizzo: comune.senigallia@emarche.it
Per effettuare il CALCOLO IMU e NUOVA IMU e creare i modelli di pagamento F24, il contribuente può:
- utilizzare il servizio di calcolo accedendo con SPID o CIE al Portale del Contribuente (link: https://senigallia.unicumdata.it/);
- utilizzare il simulatore di calcolo, senza identificazione tramite SPID o CIE con la possibilità di RAVVEDERSI per gli anni precedenti: http://cityportal.palinformatica.it/cityportal/SvcServlet?r=calcoloimu&comune=I608
Per scaricare il modello di Dichiarazione IMU/IMPi e dichiarazione IMU ENC anno 2024 con le istruzioni dai seguenti link:
http://cityportal.palinformatica.it/cityportal/SvcServlet?r=calcoloimu&comune=I608
https://www.finanze.gov.it/it/
Quando è da presentare il MODELLO DI DICHIARAZIONE:
“Modello di Dichiarazione IMU-IMPi e dichiarazione IMU ENC obbligatorio”, nei casi previsti dalla Legge:
- a) immobili che acquisiscono o perdono il diritto a riduzioni di imposta quali ad es. fabbricati inagibili, di interesse storico, terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali;
- b) immobili i cui soggetti passivi non corrispondono al titolare di diritti reali come nel caso di stipula o risoluzione senza riscatto del contratto di leasing o di concessione demaniale;
- c) aree fabbricabili acquistate o cedute o per le quali è variata la valutazione, terreni agricoli divenuti edificabili o fabbricati oggetto di demolizione o di interventi di recupero da assoggettare ad imposizione come aree fabbricabili;
- d) alloggi assegnati ai soci delle cooperative edilizie ed alloggi dell’E.R.A.P. per i quali cessa l’assegnazione che dà diritto all’applicazione dell’aliquota ridotta;
- e) immobili esenti ai sensi del comma 1, lett. c), g) ed i), del D.Lgs. 504/1992 se non dichiarati già esenti ai fini I.C.I. ed immobili che hanno perso od acquistato il diritto all’esenzione;
- f) fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto o iscritti senza rendita, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati per i quali sono stati imputati costi aggiuntivi alla chiusura del periodo di imposta;
- g) immobili per i quali è intervenuta una riunione di usufrutto o l’estinzione del diritto di abitazione, uso, enfiteusi o superficie non dichiarata in catasto o sui quali si acquisisce o cessa un diritto reale di godimento per effetto di legge,
come ad es. l’usufrutto legale dei genitori; - h) parti condominiali dell’edificio autonomamente accatastate nel caso in cui sia costituito il condominio;
- i) immobili di persone giuridiche interessate da fusione, incorporazione o scissione;
- j) immobili per i quali il contribuente non ha richiesto gli aggiornamenti della banca dati catastale;
- k) abitazione principale e relative pertinenze di nuclei familiari i cui componenti hanno stabilito la residenza anagrafica in immobili diversi o del coniuge assegnatario in caso di separazione legale o divorzio.
- l) immobile, iscritto o iscrivibile nel C.E.U. come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente alle Forze Armate e alle Forze di Polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente dalle Forze di Polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del Fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall’art.28, comma 1, del D.Lgs. 19/5/2000 n.139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, anche se non soddisfano i requisiti di dimora abituale e residenza anagrafica e purché non siano classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- m) i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che sia verificata tale destinazione e a condizione che gli stessi immobili non siano stati locati;
- n) unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- o) unità immobiliari possedute dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero, già pensionati nei rispettivi paesi di residenza;
- p) Immobili concessi in comodato, per l’ipotesi prevista dall’art. 1 c. 10 della L. 208/2015.
La mancata presentazione della dichiarazione per gli immobili di cui alle lettere l), m), n), e p) entro il termine stabilito fa perdere il diritto all’applicazione delle esenzioni previste. Non devono presentare la dichiarazione IMU gli eredi che hanno presentato la dichiarazione di successione per gli immobili ereditati
La presentazione della DICHIARAZIONE IMU-IMPi – ENC deve avvenire attraverso una delle seguenti modalità:
- direttamente allo Sportello IMU del Comune di Senigallia da parte dell’interessato o di un suo delegato, sito in Via Leopardi 6 nei giorni del lunedì e mercoledì dalle 9.00 alle 12.30;
- spedita in busta chiusa, mediante raccomandata al seguente indirizzo: Ufficio Protocollo Comune di Senigallia, Cap 60019 Piazza Roma, 8;
- via mail ordinaria all’indirizzo: imu@comune.senigallia.an.it;
- mediante posta elettronica certificata al seguente indirizzo: comune.senigallia@emarche.it
- per via telematica tramite un intermediario abilitato ai sensi dell’art. 3, comma 3, D.P.R. n. 322/1998, e successive modificazioni.
Gli enti non commerciali devono presentare la dichiarazione IMU esclusivamente per via telematica con le modalità previste dal Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 4 agosto 2014.
Riduzioni previste e base imponibile;
La base imponibile è ridotta del 50% per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all’art. 10 del Codice dei beni culturali e per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell’anno durante il quale sussistono dette condizioni.
A partire dall’anno 2016 il regime di tassazione degli immobili concessi in comodato prevede una riduzione del 50% della base imponibile, purché ricorrano tutte le condizioni previste dall’art. 1 c. 10 lettere a) e b) della L. 208/2015.
Vista l’impossibilità di verificare, tramite il Portale Punto Fisco, se i contratti di locazione siano stati stipulati secondo la disciplina concordata di cui alla Legge n. 431/1998 – art. 2 comma 3, il proprietario dell’immobile locato a canone concordato che applicherà la riduzione al 75% dell’imposta determinata secondo l’aliquota stabilita dal Comune, dovrà presentare dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (Allegato Dichiarazione sostitutiva riduzione Canone Concordato- Allegato Dichiarazione sostitutiva per riduzione fabbricati dichiarati inagibili) (art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n 445) entro il 30 giugno dell’anno successivo all’inizio della locazione.
Il valore imponibile dei terreni agricoli si calcola rivalutando i redditi dominicali risultanti in catasto al 1° gennaio dell’anno di imposizione del 25%.
I redditi rivalutati devono essere moltiplicati per il coefficiente di 135 per tutti quei terreni che non rientrano nell’esenzione.
Per le aree fabbricabili, il valore è quello venale in comune commercio. Le informazioni sui criteri di stima delle aree fabbricabili e dei fabbricati sui quali sono in corso interventi di recupero ai fini I.MU. sono disponibili qui sotto tra gli “Allegati aree”.
Non si considerano tuttavia fabbricabili i terreni posseduti e condotti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola sui quali persiste l’utilizzazione agricola.
Cosa serve
Per attivare il servizio bisogna prima compilare il modulo on line oppure stampare e compilare il modulo cartaceo che trovi nella sezione documenti di questa pagina.
- Dichiarazione Imu - Impi - Enc
- Atto di notorietà - Dichiarazione sostitutiva riduzione Canone Concordato, riconoscimento della RIDUZIONE;
- Dichiarazione sostitutiva per riduzione fabbricati dichiarati inagibili, riconoscimento della RIDUZIONE
- Modello richiesta di rimborso IMU o TASI, inizio del procedimento amministrativo del Rimborso o Compensazione
- Modello di richiesta di Rateizzazione, inizio del procedimento amministrativo della Rateizzazione
Cosa si ottiene
Con la presentazione:
- della DICHIARAZIONE IMU-IMPi – ENC, si adempie all’obbligo dichiarativo e non si incorre in violazioni per omessa Dichiarazione;
- Atto di notorietà - Dichiarazione sostitutiva riduzione Canone Concordato, riconoscimento della RIDUZIONE;
- Dichiarazione sostitutiva per riduzione fabbricati dichiarati inagibili, riconoscimento della RIDUZIONE;
- Modello richiesta di rimborso IMU o TASI, inizio del procedimento amministrativo del Rimborso o Compensazione;
- Modello di richiesta di Rateizzazione, inizio del procedimento amministrativo della Rateizzazione.
- Calcolo dell’IMU e della TASI con scheda riepilogativa degli immobili caricati con i rispettivi importi dovuti;
- Compilazione e stampa del Modello di Pagamento F24 semplificato o integrale;
- Visualizzare e scaricare il “Decreto Dichiarazione IMU” le “Istruzioni di Compilazione” e il “Modello di Dichiarazione IMU” del Ministero.
Tempi e scadenze
Il termine per la presentazione delle dichiarazioni e delle dichiarazioni per agevolazioni è il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta.
Il pagamento deve essere effettuato, in autoliquidazione, in due rate con scadenza: 16 giugno e 16 dicembre. Il pagamento in un'unica soluzione annuale dell'imposta complessivamente dovuta deve avvenire entro il 16 giugno.
Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il comune provvede ad effettuare il rimborso entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell’istanza. La mancata effettuazione del rimborso entro il termine suddetto equivale a rifiuto tacito della restituzione.
Ai fini dell’applicazione della richiesta di compensazione, il contribuente dovrà presentare al responsabile del tributo per il quale è dovuto il versamento apposita istanza contenente la volontà di adempiere, in tutto o in parte, all’obbligazione tributaria utilizzando il credito vantato. L’istanza dovrà contenere, tra l’altro, l’indicazione esatta del credito e l’importo che si intende utilizzare per la compensazione. L’istanza deve essere presentata almeno 60 giorni prima della data prevista per il pagamento del tributo.
Richieste di rateizzazione, Il contribuente, che si trova in temporanea situazione di difficoltà finanziaria, può chiedere la dilazione del pagamento degli avvisi di accertamento tributari e delle relative ingiunzioni fiscali.
La richiesta di rateizzazione deve essere presentata utilizzando gli appositi modelli predisposti dal Comune agli sportelli competenti,
Quanto costa
Gratuito
Documenti
Modulistica
Modulistica IMU-TASI e Nuova IMU
Regolamenti
Delibere e Regolamenti - Tributi Locali
Accedi al servizio
Uffici che erogano il servizio:
Ulteriori informazioni
L’Ufficio Tributi riceve il pubblico presso la sede di Via Leopardi 6/8 nel seguenti giorni e orari:
- Lunedì e mercoledì dalle 9.00 alle 12.30
Altri contatti:
Tel 071/4040168 (sempre attivo) con possibilità di lasciare un messaggio vocale e successivo contatto da parte degli operatori comunali.
Mail: assistenza.tributi@comune.senigallia.an.it
Mail : imu@comune.senigallia.an.it