Richiesta di rateizzazione della Sanzione pecuniaria per violazione Cds
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Servizio attivo
L'art. 202 bis del CDS prevede la possibilità di ottenere il pagamento rateale delle sanzioni amministrative pecuniarie per una o più violazioni accertate contestualmente con uno stesso verbale, purché di importo superiore a 200 euro.
A chi è rivolto
Requisiti soggettivi per aver diritto alla rateizzazione:
- essere tenuto al pagamento della sanzione perchè gli è stato contestato o gli è stato notificato un verbale quale obbligato in solido (art. 196 C.d.S.);
- versare in condizioni economiche disagiate ed essere titolare di un'attestazione ISEE dell'ultimo anno non superiore a 10.628,16 euro.Se l'interessato convive con il coniuge o con altri familiari, il reddito è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia, compreso l'istante, ed il limite di reddito precedente è elevato di euro 1.032,91 per ognuno dei familiari conviventi.
- il verbale deve prevedere il pagamento in misura ridotta della sanzione amministrativa pecuniaria.
Descrizione
Chi deve pagare una sanzione pecuniaria del Codice della Strada e si trova in difficoltà economica può chiedere all'ente che ha emesso la sanzione di rateizzarne il pagamento ai sensi dell'art. 202 bis del C.d.S..
In particolare la sanzione da pagare:
- deve essere di tipo pecuniario e deve essere ammesso il pagamento in misura ridotta;
- può riferirsi a una o più violazioni accertate nello stesso momento con un solo verbale;
- deve avere un importo superiore a € 200,00.
Come fare
L'istanza di rateazione e la relativa documentazione deve essere presentata entro trenta giorni dalla data di contestazione o di notificazione della violazione.
Gli utenti possono effettuare la richiesta con le seguenti modalità:
- consegna a mano recandosi, previo appuntamento, presso lo sportello nei seguenti giorni e orari: martedì e venerdì dalle ore 9 alle ore 12 e venerdì dalle 15 alle 19.
- tramite raccomandata a/r al seguente indirizzo: Corpo di Polizia Locale –Ufficio Gestione Verbali Piazza Garibaldi n. 1, 60019 Senigallia (AN)
- tramite posta certificata (PEC) a comune.senigallia@emarche.it
Cosa serve
L’interessato può presentare la richiesta sottoscritta in carta libera. Alla domanda va allegata l'attestazione ISEE dell'ultimo anno, da cui risulti un importo non superiore a 10.628,16 euro. Se l'interessato convive con il coniuge o con altri familiari, deve essere prodotta la documentazione relativa ai redditi percepiti nel medesimo periodo dai componenti il nucleo familiare, poiché il reddito è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia, compreso l'istante, ed il limite di euro 10.628,16 è aumentato di euro 1.032,91 per ognuno dei familiari conviventi. Ai sensi dell'art. 202, comma 5, la presentazione dell'istanza implica rinuncia ad avvalersi della facoltà di ricorso al Prefetto di cui all'art. 203 e di ricorso al Giudice di Pace di cui all'art. 204 bis .
- Modulo ISEE e qualsiasi altra documentazione idonea a comprovare la situazione economica disagiata.
- Documento di identità in corso di validità
Cosa si ottiene
Come si svolge il procedimento di esame e decisione dell'istanza
Sulla base delle condizioni economiche del richiedente e dell'entità della somma da pagare, l'autorità competente a decidere dispone la ripartizione del pagamento fino ad un massimo di dodici rate se l'importo dovuto non supera euro 2.000,00, fino ad un massimo di ventiquattro rate se l'importo dovuto non supera euro 5.000,00 e fino ad un massimo di sessanta rate se l'importo dovuto supera euro 5.000,00. L'importo di ciascuna rata non può essere inferiore ad euro 100,00. Sulle somme il cui pagamento è stato rateizzato si applicano gli interessi al tasso previsto dall'art. 21, comma I, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 e successive modificazioni. Entro novanta giorni dalla presentazione dell'istanza, l'autorità competente adotta il provvedimento di accoglimento o di rigetto della domanda di pagamento rateale.
Decorso il suddetto termine di novanta giorni, l'istanza si intende respinta.
L'accoglimento dell'istanza è notificato all'interessato, con la determinazione delle modalità e dei tempi della rateazione, ovvero il provvedimento di rigetto è comunicato con le modalità di cui all'art. 201 del codice della strada. E' notificata anche la comunicazione della decorrenza del termine di novanta giorni dalla presentazione dell'istanza e degli effetti connessi al rigetto della stessa. In caso di accoglimento dell'istanza, il comando provvede anche alla verifica del pagamento di ciascuna rata.
In caso di mancato pagamento della prima rata o successivamente di due rate, il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione. Si applicano le disposizioni di cui all'art. 203, comma 3, del codice della strada, in forza del quale il verbale costituisce titolo esecutivo per una somma pari alla metà del massimo della sanzione amministrativa edittale e per le spese di procedimento. In questo caso, l'interessato sarà tenuto al pagamento del residuo ammontare della sanzione in un'unica soluzione, entro trenta giorni dalla data di scadenza della rata mensile per la quale non sia stato effettuato il pagamento. In caso di mancato pagamento, tramite iscrizione a ruolo ed emissione della cartella esattoriale, si procede alla riscossione forzata della somma dovuta. In caso di rigetto dell'istanza, il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria nella misura indicata nel verbale deve avvenire entro trenta giorni dalla notificazione del relativo provvedimento ovvero dalla notificazione della comunicazione della decorrenza del termine di novanta giorni dalla presentazione dell'istanza e degli effetti connessi al rigetto della stessa. La procedura sopra descritta si applica anche alle rateazioni delle sanzioni ingiunte con ordinanze emesse a seguito delle violazioni al codice della strada.
Tempi e scadenze
L’istanza deve essere presentata entro 30 giorni dalla data di contestazione o notificazione del verbale.
La presentazione dell’istanza implica rinuncia di presentare ricorso al Prefetto o al Giudice di Pace.
Quanto costa
Nessun onere a carico del richiedente
Accedi al servizio
Uffici che erogano il servizio:
Ulteriori informazioni
L’ufficio verbali, riceve il pubblico nei seguenti giorni:
- tutti i martedì e venerdì (eccetto festivi) dalle ore 09:00 alleo ore 12:00
- tutti i mercoledì (eccetto festivi) dalle ore 15:00 alle ore 19:00
Pec: comune.senigallia@emarche.it
e-mail: ufficioverbali@comune.senigallia.an.it
telefono : 071.6629288 int. 7